Messaggio INPS numero 15/2018 in materia di gestione dei contributi previdenziali agevolati nel regime forfettario. Scadenza al 28 febbraio 2019 per la comunicazione di perdita dei requisiti.
L’INPS ha pubblicato ieri il messaggio numero 15/2018 per fornire chiarimenti in ordine al regime dei contributi previdenziali ridotti (del 35%) per i contribuenti che operano nel regime forfettario.
Il riferimento normativo è la Legge 190/2014 così come modificata dalla Legge 208/2015. In particolare, il comma 82 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 prevede che il regime dei contributi INPS ridotti per i forfettari cessi di avere effetto dall’anno successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti per l’accesso.
Tale evenienza va però comunicata per tempo all’INPS, soprattutto considerando il diverso inquadramento degli importi da versare. Il regime contributivo agevolato per i titolari di partita IVA in regime forfettario, infatti, dà diritto alla riduzione del 35% dei contributi da versare. Tale agevolazione vale solo per i contribuenti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti e non anche per coloro che sono iscritti alla gestione separata professionisti senza cassa.
Contributi INPS ridotti regime forfettario 2019: messaggio numero 15 del 3 gennaio 2019
Ecco il testo ufficiale del messaggio INPS in oggetto:
“L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.
Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.
Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo”
- Contributi INPS ridotti regime forfettario 2019
- Regime forfettario 2019: messaggio INPS numero 15 del 3 gennaio 2019 in materia di contributi agevolati INPS (riduzione 35% per i contribuenti titolari di partita IVA agevolata ed iscritti alla gestione artigiani e commercianti)
Regime forfettario 2019 e contributi INPS ridotti del 35%: comunicazione entro il 28 febbraio per la perdita dell’agevolazione
Ricapitolando, con il messaggio INPS sopra riportato l’Istituto guidato da Tito Boeri precisa che:
- la data entro la quale comunicare all’INPS la fuoriuscita dal regime forfettario e la perdita conseguente del diritto ad usufruire del regime previdenziale agevolato passa dal 31 dicembre al 28 febbraio di ogni anno;
- spesso i contribuenti non avevano la possibilità di stabilire con certezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la perdita dei requisiti durante l’anno medesimo, di conseguenza, è stato stabilito che la comunicazione può essere inviata entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, ripristinando così il regime contributivo ordinario a partire dal 1° gennaio del medesimo anno;
- qualora le comunicazioni dovessero essere inviate dal 1° marzo in poi, esse determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- viene ribadito che tale comunicazione non è necessaria ogni anno qualora permangano i requisiti precedentemente previsti;
- viene ribadito il principio di legge per effetto del quale, in ogni caso, il diritto ad utilizzare il regime INPS agevolato decade l’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti del regime in oggetto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario e contributi INPS ridotti: messaggio INPS