NASPI 2017: come fare domanda di disoccupazione?

Redazione - Moduli del lavoro

Come fare richiesta per ottenere la disoccupazione Naspi 2017? Ecco il fac simile della domanda da inoltrare telematicamente all'INPS e tutte le istruzioni su documenti, requisiti e importo dell'indennità di disoccupazione.

NASPI 2017: come fare domanda di disoccupazione?

La domanda di disoccupazione Naspi 2017 è la nuova indennità di disoccupazione introdotta con il Jobs Act, ovvero la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, istituita lo scorso anno nell’ambito della riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali.

Per richiedere la Naspi 2017 è necessario inviare la domanda direttamente all’INPS secondo i canali previsti dalla normativa di riferimento.

Da questo articolo i lettori potranno scaricare il fac simile del modulo di domanda per la richiesta della Naspi 2017, oltre ad avere tutte le istruzioni su come presentare domanda, documenti necessari e importo dell’indennità di disoccupazione.

Nel caso in cui al termine del rapporto di lavoro per il quale si richiede la Naspi il lavoratore volesse avviare un’attività di lavoro autonomo aprendo partita IVA, allora si potrà fare domanda per riceve l’anticipo Naspi 2017, ovvero l’intero importo spettante in un’unica soluzione.

Come presentare domanda di disoccupazione Naspi 2017? Ecco il fac simile con il modulo di domanda in formato .pdf

Come fare domanda di disoccupazione Naspi 2017 e quali sono i documenti necessari per ricevere l’indennità di disoccupazione?

La domanda di disoccupazione Naspi 2017 può essere inoltrata attraverso tre modalità:

  • dal sito www.inps.it, direttamente dal cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS;
  • tramite patronato, che per legge offre assistenza gratuita;
  • tramite Contact Center Multicanale INPS INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

Fac simile domanda disoccupazione Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - Naspi 2017

Ecco il file in formato .pdf con il fac simile di domanda di richiesta Naspi 2017:

Fac simile domanda Naspi 2017
La domanda di NASPI 2017 deve essere inoltrata con il presente modulo ufficialmente denominato modello SR156 INPS

Naspi 2017 domanda di disoccupazione: soggetti beneficiari

Chi può richiedere l’indennità di disoccupazione? Possono presentare domanda di Naspi 2017 tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro, rimangono quindi esclusi i lavoratori che perdono il posto di lavoro a causa di dimissioni.

I soggetti beneficiari dell’indennità che possono presentare domanda di disoccupazione Naspi 2017 sono i seguenti:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Naspi domanda di disoccupazione 2017: soggetti esclusi

Non possono presentare domanda di disoccupazione e quindi rimangono fuori dal beneficio della Naspi 2017 i seguenti soggetti esclusi:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Naspi domanda di disoccupazione 2017 per i lavoratori che presentano dimissioni per giusta causa

Potranno beneficiare della Naspi domanda di disoccupazione 2017 anche i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012.

I requisiti obbligatori per richiedere la Naspi domanda di disoccupazione 2017

L’accoglimento favorevole alla presentazione della domanda di disoccupazione Naspi 2017 è subordinato ai seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n .181, e successive modificazioni;
  • il requisito contributivo ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • il requisito lavorativo, nel senso che il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per poter presentare domanda di Naspi 2017 è fondamentale essere in possesso dei requisiti necessari per richiedere lo status di disoccupazione. Di seguito requisiti e documenti necessari.

Naspi 2017: come chiedere lo stato di disoccupazione

Per ottenere lo stato di disoccupazione e beneficiare dell’indennità di disoccupazione Naspi 2017 bisogna rispettare innanzitutto alcuni requisiti, ovvero non essere in possesso di occupazione, anche saltuaria, stagionale o occasionale, dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro al Cpi, consegnando i documenti necessari, e partecipare alle iniziative pubbliche di ricerca attiva di lavoro proposte dal Centro per l’Impiego.

Per richiedere lo stato di disoccupazione il disoccupato dovrà presentarsi di persona presso il Centro per l’Impiego, munito dei seguenti documenti:

  • carta d’identità o documento di riconoscimento valido;
  • copia del contratto di lavoro;
  • per i disoccupati stranieri verrà richiesto anche il permesso di soggiorno e un indirizzo abitativo.

Per mantenere lo stato di disoccupazione la persona non dovrà svolgere alcun tipo di mansione e dovrà presentarsi annualmente presso il Centro per l’impiego per l’aggiornamento.

Naspi 2017: importi e durata

Il calcolo degli importi della Naspi 2017 viene determinato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.

Domanda di disoccupazione Naspi 2017: la regola di calcolo ed il limite del 75%
Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, per il 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

Naspi 2017: domanda di disoccupazione e limite dei 1300 euro
In ogni caso, l’importo massimo mensile per la Naspi 2017 non potrà eccedere i 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.

Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della naspi verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Naspi 2017: scadenza e termini di presentazione

La domanda di Naspi 2017 deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

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