Legge 4/2013 sulle professioni non riconosciute: testo ufficiale

Redazione - Leggi e prassi

Professioni non riconosciute, legge 14 gennaio 2013 n. 4: di seguito il testo del regolamento per i professionisti senza albo e l'elenco fornito dal MISE.

Legge 4/2013 sulle professioni non riconosciute: testo ufficiale

Legge 14 gennaio 2013 n. 4: di seguito il testo del regolamento per le professioni non riconosciute, ovvero per i professionisti senza albo o ordine di categoria.

La legge 4/2013 contiene la regolamentazione delle professioni non riconosciute, cioè quelle senza albo e non ordinistiche. Nell’articolo forniremo il testo pdf ufficiale della norma, con le indicazioni essenziali in materia.

L’elenco professioni non regolamentate è fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico a mero scopo informativo. La legge in esame regolamenta anche le caratteristiche e i requisiti per la costituzione delle associazioni professionali.

Vediamo cosa dice il testo pdf della legge 4/2013 con le indicazioni più importanti in materia di professioni non riconosciute.

Legge 14 gennaio 2013 n. 4: testo ufficiale sulle professioni non riconosciute

Ecco il testo ufficiale pdf della legge 14 gennaio 2013 n.4 recante disposizioni in materia di professioni non organizzate:

Legge 14 gennaio 2013 n. 4
Clicca sull’icona per poter visualizzare o scaricare la legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate.

La legge 4/2013 costituisce la normativa di riferimento in materia di ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’, o anche ‘professioni associative’. Tale seconda denominazione discende dalla regolamentazione della stessa L. 4/2013 che prevede la possibilità di formare associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo.

Le associazioni non hanno vincolo di rappresentanza esclusiva della professione in questione, lasciando così sussistere la possibilità che ne esistano varie per la medesima figura.

Sebbene le associazioni di professioni non regolamentate forniscano garanzie alcune garanzie peculiari, è possibile esercitare le attività della figura anche in autoregolamentazione se in conformità con la normativa tecnica UNI (direttiva 98/34/CE).

Legge 14 gennaio 2013 n. 4: esempi e esclusioni

Rilevante in relazione alla legge 3/2013, di cui è possibile consultare il testo pdf ufficiale, è la definizione di professione. Tale è (art. 1, c. 2, L.4/2013):

l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Il riferimento del testo ufficiale all’art. 2229 c.c. sottolinea come le professioni non organizzate non possano intervenire in materie di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini o collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, periti agrari, consulenti del lavoro. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cp).

Dal testo della legge sulle professioni non organizzate non si applica inoltre alle professioni sanitarie, alle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico servizio, data la normativa specifica che le regolamenta.

Appartengono all’elenco delle professioni senza albo della legge 4/2013 una serie di figure come, per esempio, tributaristi, amministratori di condominio, consulenti legali in materie stragiudiziali, urbanisti. Vi possono figurare anche professioni nuove come pubblicitari, wedding planner, grafici.

Legge 4/2013: elenco professioni non regolamentate

È possibile consultare l’elenco delle professioni non organizzate della L. 4/2013 sul sito istituzionale del Mise a scopo informativo.

Le sezioni nelle quali si articola l’elenco delle professioni non regolamentate sono 3, a seconda dei requisiti che possono vantare:

  • associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità dei servizi,
  • associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi (ex. art. 7, L. 4/2013),
  • aggregazioni di associazioni professionali.

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