Lavoro sportivo: i chiarimenti dell’Ispettorato per professionisti e dilettanti dopo la riforma

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro arrivano le prime istruzioni in merito alla riforma dello sport e del lavoro sportivo, dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo lo scorso agosto. Chiarimenti anche sugli obblighi di comunicazione

Lavoro sportivo: i chiarimenti dell'Ispettorato per professionisti e dilettanti dopo la riforma

La nuova circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro illustra le novità in materia di lavoro sportivo introdotte dalla riforma del 2021 e dal decreto correttivo pubblicato lo scorso agosto.

Dopo aver ricordato la definizione di lavoratore sportivo, l’Ispettorato passa in rassegna le varie tipologie di lavoro subordinato, sia nei settori professionistici sia nell’area del dilettantismo.

Oggetto di analisi anche le prestazioni sportive dei volontari e il lavoro sportivo con contratto di apprendistato.

Lavoro sportivo: i chiarimenti dell’Ispettorato per professionisti e dilettanti dopo la riforma

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 ha fornito le prime istruzioni riguardo l’attuazione della riforma dello sport e del lavoro sportivo, in vigore dal 1° luglio 2023, secondo le novità introdotte dal decreto correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 agosto.

In primo luogo è utile ricorda la definizione che l’articolo 25 del Dlgs n. 36/2021 fornisce per individuare i lavoratori sportivi:

“è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”

Non sono, invece, lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il lavoro sportivo, dunque, può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Nello specifico, ricorda l’INL, il lavoro subordinato sportivo prevede delle deroghe normative rispetto al resto dei rapporti di questo tipo. Ad esempio non si applica la disciplina degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, degli accertamenti sanitari e la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

Lo stesso anche per le prestazioni di lavoro a tempo determinato per cui il contratto può durare anche fino a 5 anni.

Inoltre, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la disciplina vigente, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici e dilettantistici

Per quanto riguarda i settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale è considerato come regolato da un contratto di lavoro subordinato.

Il rapporto, infatti, si costituisce tramite assunzione diretta e con la firma di un contratto in forma scritta, a pena di nullità. Questo deve essere depositato dalla società entro 7 giorni per l’approvazione.

Nel caso del dilettantismo, invece, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del Dlgs n. 36/2021, i soggetti che ricevono la prestazione sportiva (associazioni, società ecc.) sono tenuti a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

“La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego.”

Tale obbligo deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Si può procedere inviando la comunicazione sia al Registro sia al centro per l’impiego.

In attesa della piena operatività del Registro, l’adempimento andrà effettuato con la consueta comunicazione ai CPI. Una precisazione che non vale per le comunicazioni che non sono già state effettuate tramite del Registro.

Per i rapporti avviati prima del 4 settembre, cioè prima della pubblicazione del decreto correttivo (Dlgs n. 120/2023), e non ancora comunicati, l’obbligo può essere assolto entro il 30 ottobre.

Per la prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, per il periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.

Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni in questione riguarda l’obbligo di tenere il libro unico del lavoro, all’interno di apposita sezione del Registro. Inoltre, non c’è l’obbligo di emettere il prospetto paga se il compenso annuale non supera i 15.000 euro.

Prestazioni sportive dei volontari e apprendistato

La riforma ha previsto anche specifiche indicazioni per quanto riguarda le attività dei volontari:

“che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.”

Queste prestazioni non sono retribuite in alcun modo. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.

Nel caso di sottoscrizione di contratti di apprendistato, il limite di età minimo è fissato a 14 anni (15 per società professionistiche che assumono con apprendistato professionalizzante), a condizione che il percorso di apprendistato assolva all’obbligo di istruzione.

Diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale, al termine del periodo di apprendistato il contratto si risolve automaticamente.

Infine ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (che non ricadono nel lavoro sportivo) si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo. I collaboratori, infatti, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 2 dell’Ispettorato del Lavoro.

Ispettorato Nazionale Lavoro - Circolare n. 2 del 25 ottobre 2023
riforma dello sport - prime indicazioni per il personale ispettivo.

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