Invenzioni: definizione e tipologie

Redazione - Leggi e prassi

Invenzioni: cosa sono nel dettaglio e quali sono le tipologie? Ecco definizione e legislazione in materia di registrazione mediante brevetti.

Invenzioni: definizione e tipologie

Le invenzioni possono costituire un volano importante dell’economia di una nazione o di un’impresa. È perciò tutt’altro che inutile conoscere la definizione e le varie tipologie in cui si suddivide il concetto.

Se spesso suscitano legittima curiosità le invenzioni strane o geniali, va tenuto a mente che la loro definizione ha un valore imprescindibile da un punto di vista legale e per la tutela tramite brevetti. Le invenzioni infatti, se registrate, possono essere una componente importante dei beni immateriali di un’impresa.

Cerchiamo di fare il punto su cos’è un’invenzione con la relativa definizione e le tipologie relative.

Invenzioni: definizione e tipologie

La definizione di invenzione può essere resa come prodotto o processo innovativo che contribuisce a fornire una soluzione nuova ad un problema tecnico.

Le tipologie di scoperte che sono riconducibili all’interno di questa classificazione sono varie. Data perciò una definizione per le invenzioni, è possibile rintracciare una differenziazione nelle opere d’ingegno a seconda della novità apportata.

Da un punto di vista industriale spiccano le invenzioni principali, definite tali in quanto apportano un elemento di innovazione autonomo e indipendente. Questa tipologia si suddivide nella misura in cui la scoperta riguardi un prodotto nuovo o un nuovo procedimento.

In aggiunta, vengono individuate anche varie tipologie di invenzioni derivate, che si appoggiano a ritrovati già conosciuti. La definizione e differenziazione di questa categoria è fornita in tabella:

Tipologia di invenzioneDescrizione
Invenzioni di perfezionamento Miglioramento sostanziale di una invenzione già nota
Invenzioni di traslazione Applicazione di novità note in campi distanti da quello originario
Invenzioni di combinazione Unione di più ritrovati già conosciuti

Invenzioni: legislazione e registrazione tramite brevetti

Se nel senso comune la definizione di invenzione può essere oscillante, la legislazione provvede a indicare nel dettaglio cosa può essere ritenuta come invenzione. Una determinazione specifica del concetto si rende utile al fine di definire cosa sono i brevetti e cos’è che può essere tutelato per loro mezzo.

A tal fine sono ammesse tra le tipologie brevettabili le invenzioni “di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.

La definizione della legislazione in materia di brevetti (art. 45, c. 2, CPI) non considera invenzioni le tipologie seguenti di produzioni innovative:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni.

Invenzioni: caratteristiche

Dal punto di vista normativo la definizione delle invenzioni è sottoposta ad una determinazione rigida. Tra le tipologie di requisiti richiesti uno dei più rilevanti è quello circa la novità dell’innovazione.

Il punto di riferimento in questo caso è costituito dallo ‘stato della tecnica’, ovvero “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.

Inoltre di rilievo è da considerarsi anche come il prodotto o il procedimento debba essere il frutto di un’attività inventiva. Ciò implica che una persona esperta del ramo in cui si situa l’innovazione non risulta a conoscenza del ritrovato, poste le sue condizioni di utilità ai fini della risoluzione di un problema tecnico.

Deve inoltre essere considerata per la registrazione per brevetto la liceità dell’invenzione. Sono escluse dalle tipologie da sottoporre a tutela tutte quelle innovazioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

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