Fattura semplificata IVA, come si compila? Le istruzioni da seguire

Fattura semplificata IVA: come e quando si compila? E quando non è possibile utilizzarla? Dai riferimenti normativi alle istruzioni da seguire, passando per i dati da inserire. Per poterla emettere è necessario prima di tutto rispettare il limite dei 400 euro.

Fattura semplificata IVA, come si compila? Le istruzioni da seguire

Fattura semplificata ai fini IVA: tutte le istruzioni da seguire su corretto utilizzo della formula alternativa e più snella rispetto al documento standard.

Quando si può emettere? Quando invece non è possibile utilizzarla? E quali sono i dati da inserire?

Prima di tutto, per verificare la possibilità di utilizzarla, è necessario tenere conto del limite dei 400 euro, inizialmente fissato a 100 euro.

La fattura semplificata ha fatto il suo ingresso nel sistema a partire dal 1° gennaio 2013 e l’importo massimo è stato poi innalzato nel 2019, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio, come conseguenza della nuova normativa sull’IVA comunitaria.

Per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, quindi, i soggetti passivi IVA, imprese e professionisti, hanno la possibilità di emetterla in sostituzione di quella ordinaria.

Un numero minore di informazioni e importi decisamente ridotti caratterizzano la fattura semplificata che si rivela particolarmente utile per i soggetti che lavorano in alcuni settori specifici.

Un esempio pratico? La ristorazione. In queste attività può risultare davvero vantaggioso il suo utilizzo, sia per ottimizzare i tempi sia per una maggiore semplificazione della normale procedura di emissione.

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Fattura semplificata: cos’è e quando si usa? Ecco tutti i riferimenti normativi

Ma vediamo più nel dettaglio come nasce e cos’è la fattura semplificata. Dal 1° Gennaio 2013, con il recepimento della c.d Direttiva UE “fatturazione”, la legge n.228 del 2012 ha inserito nel DPR n. 663/1972 l’articolo 21-bis, il quale disciplina l’emissione di una fattura semplificata che può essere emessa in sostituzione della fattura ordinaria da tutti i soggetti passivi IVA per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro, portato a 400 euro con il DM MEF 10 maggio 2019, e per le note di variazione previste dell’articolo 26 del DPR n. 663/1972.

L’importo complessivo è inteso come una somma dell’imponibile più l’imposta, in riferimento all’articolo 220-bis della direttiva 2006/112/UE modificata dalla direttiva 2010/45UE del 13 luglio 2010.

In buona sostanza, la fattura semplificata è un documento contenente un numero di informazioni ridotte rispetto a quelle ordinariamente previste dalla fattura ordinaria, così come previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Fattura semplificata: come si compila? Ecco i dati obbligatori da riportare

Una traccia di come si compila la fattura semplificata e di quali informazioni deve contenere è contenuta già nell’articolo 21 bis del Decreto IVA.

La fattura semplificata deve contenere i seguenti dati obbligatori:

  • data di emissione e numero progressivo che consentano di identificare la fattura semplificata senza possibilità di equivoco;
  • ragione o denominazione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cedente-prestatore;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente-prestatore;
  • ragione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cessionario-committente;
  • indicazione dei servizi offerti-beni ceduti;
  • ammontare del totale documento e dell’imposta;
  • in caso di nota di addebito o di accredito, riferimento ad eventuale fattura rettificata con indicazioni e sulle specifiche degli elementi soggetti a modifica.

La fattura semplificata: le semplificazioni introdotte e i casi di esclusione

Passiamo ad analizzare le semplificazioni introdotte con la fattura semplificata e i casi di esclusione.

Fattura semplificata: tutti i vantaggi

La fattura semplificata presenta delle importanti semplificazioni ed agevolazioni sintetizzabili nella possibilità di:

  • specificare soltanto partita IVA o codice fiscale del cliente nazionale, tralasciando i dati anagrafici-residenziali;
  • specificare il numero di identificazione IVA per il cliente comunitario (prefisso e num. di partita IVA estera), tralasciando i dati anagrafici-residenziali;
  • specificare il totale dell’ammontare complessivo (ad esempio: 80 euro come totale fattura con 22 per cento di IVA o 80 euro come totale fattura con 14,42 euro di IVA);
  • specificare il dettaglio di servizi resi-beni ceduti, invece della natura-quantità-qualità degli stessi.

Quando non è possibile usare la fattura semplificata?

Esistono, infine, alcuni casi specifici nei quali non è possibile usare la fattura semplificata.

Tra questi ricordiamo le seguenti fattispecie nelle quali non è possibile fruire della fattura semplificata:

  • cessioni intracomunitarie (vedi art. 41 DL num. 331/1993);
  • vendite a distanza;
  • prestazioni di servizi o cessioni di beni eseguite verso soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario dove l’imposta è dovuta.

Al contrario, è possibile utilizzare la fattura semplificata in caso di prestazioni effettuate verso soggetto passivo di imposta stabilito in Paese extra Unione Europea.

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