Nessuna conseguenza sul fronte del diritto alla detrazione in caso di omessa comunicazione ENEA, anche per l'ecobonus. La Cassazione con la sentenza n. 7657/2024 boccia la linea dura dell'Agenzia delle Entrate
Ecobonus salvo anche in caso di omessa comunicazione ENEA entro il termine dei 90 giorni successivi alla fine dei lavori.
Questo l’innovativo principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024, che di fatto boccia per la prima volta la linea dura dell’Agenzia delle Entrate.
La norma che disciplina l’obbligo di invio della comunicazione ENEA per i lavori di efficientamento energetico non menziona la decadenza tra le conseguenze in caso di omesso invio.
Ecobonus, l’omessa comunicazione ENEA non fa perdere la detrazione
La pronuncia depositata lo scorso 21 marzo dalla Corte di Cassazione è particolarmente rilevante, in quanto supera quanto espresso in precedenti occasioni.
Si ricorda infatti l’invio della comunicazione ENEA in relazione ai lavori inclusi nell’ecobonus è stato considerato negli anni un adempimento vincolante per la fruizione dell’agevolazione.
In sostanza, pur in presenza di tutti i requisiti in relazione a lavori, pagamenti e adempimenti necessari, l’omesso invio della pratica alla fine dei lavori e in particolare entro i successivi 90 giorni ha comportato il venir meno del diritto a fruire della detrazione spettante.
Con la sentenza n. 7657, la Cassazione si pone in contrasto con la linea adottata in precedenza e, in particolare, ritiene di “non poter condividere” l’interpretazione della norma espressa ad ultimo nella sentenza n. 34151 del 21 novembre 2022, cambiando di fatto rotta sul fronte delle conseguenze in caso di omessa comunicazione ENEA per l’ecobonus.
Secondo le conclusioni della Corte, non si può determinare una decadenza del diritto all’ecobonus in caso di omesso invio entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori della comunicazione ENEA, considerando che la norma di riferimento non prevede una decadenza esplicita.
Così come si legge nella nuova sentenza, “la natura perentoria del termine” dei 90 giorni per l’invio della pratica ENEA, pena la decadenza dell’agevolazione, non è prevista “né dalla specifica norma attuativa”, né tantomeno “dalla lettura sistematica dell’istituto”.
La comunicazione ENEA per l’ecobonus ha finalità statistica
All’obbligo di comunicazione ENEA, introdotto in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 con l’articolo 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, non è collegato alcuna “espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione” in caso di invio omesso o tardivo.
Ecco quindi che la nuova interpretazione della Cassazione si pone in contrasto con la linea che, fino ad oggi, ha visto in più occasioni accolte le pretese dell’Agenzia delle Entrate di recupero delle detrazioni fruite dai contribuenti in caso di omesso invio della pratica ENEA.
La finalità della comunicazione ENEA è essenzialmente statistica e come evidenziato dalla Corte di Cassazione è finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico conseguibile per effetto dei lavori effettuati.
Questo quanto esplicitato tra l’altro, in sede normativa di rango primario, dall’articolo 16, comma 2-bis decreto legge n. 63/2013 in materia di proroga delle detrazioni per riqualificazione energetica e, successivamente, dalla stessa Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 ha pertanto affermato che l’omesso o tardivo invio non comporta il diniego del diritto alla detrazione (anche se in relazione al bonus ristrutturazione).
Il controllo del Fisco sul fronte del diritto alla detrazione deve invece riguardare:
“la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate)”.
Queste alcune delle considerazioni che portano la Corte ad affermare che, in pratica, in caso di tardività nell’invio della pratica ENEA non viene meno il diritto all’ecobonus.
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