Segni distintivi dell’imprenditore: marchio, ditta e insegna. Definizione e differenze

Redazione - Diritto societario

Segni distintivi dell'imprenditore e dell'impresa ovvero ditta, marchio e insegna. Ecco definizione e differenza.

Segni distintivi dell'imprenditore: marchio, ditta e insegna. Definizione e differenze

La differenza tra marchio, ditta e insegna è determinata nel dettaglio dalla normativa sui segni distintivi dell’imprenditore e dell’azienda.

La definizione propria di ciascun termine non è sovrapponibile con quella degli altri, nonostante esistano dei punti in comune circa il loro significato.

Cerchiamo quindi di chiarire cosa si intende e cos’è un marchio, un’insegna e una ditta. Solo quest’ultima è obbligatoria secondo la normativa, a differenza delle restanti che rivestono in ogni caso un significato molto rilevante per un’impresa.

Vediamo quindi qual è da definizione e la differenza tra marchio, ditta e insegna descrivendo cos’è che le definisce e quali sono le loro caratteristiche principali.

Definizione e differenza tra marchio, ditta e insegna

La differenza tra marchio, ditta e insegna può essere rintracciata in base a ciò che vengono ad identificare. In breve è possibile fornire una definizione di massima di ciascun concetto indicando le seguenti caratteristiche:

  • marchio: segno grafico che identifica un prodotto o un servizio;
  • ditta: nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività;
  • insegna: emblema per i locali nei quali si esercita un’impresa.

Cerchiamo di approfondire cos’è un marchio, ditta o insegna analizzandoli separatamente.

Definizione e differenza tra marchio, ditta e insegna. Cos’è una ditta?

La ditta è un bene immateriale su cui ha diritto all’uso esclusivo l’imprenditore (art. 2563 c.c.). Il nome in questione permette la definizione dell’impresa da lui esercitata e la contraddistingue univocamente all’interno del mondo degli affari.

La ditta, insieme a marchio e insegna, fa parte dei segni distintivi di un’azienda. Sono poste delle limitazioni e dei requisiti specifici alla scelta del nome di una ditta. Da tenere a mente infatti sono i seguenti limiti imposti dalla normativa:

  • novità: la ditta prescelta non può essere uguale o simile ad una già adottata con il conseguente rischio di confusione tra le due. In caso di conflitto è imposta la modificazione a quella registrata in epoca posteriore (art. 2564).
  • verità: la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (art. 2563, c. 2).

Per chi si appresta alla definizione del nome della propria ditta è bene tenere a mente anche come non si possa in ogni caso contravvenire nel nome ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume. Un esempio di ditta, posta la sua differenza nel nome da altre, potrebbe essere ‘Pizzeria Marco Rossi’ o, utilizzando una sigla, ‘Pizzeria M.R.’.

Definizione e differenza tra marchio, ditta e insegna. Il marchio

A differenza della ditta, il marchio identifica e differenzia un prodotto mediante un segno distintivo. La normativa prevede vari tipi di marchio, come quello industriale (che identifica l’impresa di produzione) e quello di commercio (che definisce chi ha venduto il prodotto).

Secondo quanto indicato dal Codice della Proprietà Industriale (CPI, art. 7):

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche”.

Il marchio, insomma, è quel segno grafico che introduce differenza tra i vari prodotti sul mercato e che ha un valore imprescindibile per l’identificazione di un brand o di un’impresa determinata. La definizione di marchio fornita dalla normativa permette di poterne richiedere la registrazione anche per servizi e per la forma del prodotto o del suo confezionamento, se rispetta alcuni requisiti.

Anche in questo caso i limiti per la registrazione di un marchio, ditta e insegna sono simili. Devono, infatti, tener conto dell’esistenza di altri segni distintivi di azienda, fugando la possibilità di confusione, e devono essere veritieri, non traendo in inganno sul luogo di provenienza, caratteristiche o proprietà del prodotto. Tali caratteristiche comuni nella definizione di marchio, ditta e impresa sono fondate all’interno dell’articolo 22 del Codice di Proprietà Industriale.

Definizione e differenza tra marchio, ditta e insegna. Cos’è un’insegna

L’insegna è un segno che indica i locali dove si esercita un’attività di impresa.

La definizione quindi è di rilievo poiché, a differenza dei precedenti segni distintivi dell’imprenditore - ovvero marchio e ditta - identifica un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio (su questo punto si segnala la sentenza della Corte di Cassazione numero 8034/2000).

L’insegna può ovviamente corrispondere al nome della ditta, facendo si che la tutela dell’una valga di riflesso per l’altra. Ma può anche avere contenuto diverso.

La scelta del logo e del nome dell’insegna è libera; in questo senso la prevalente dottrina di diritto societario sottolinea come debbano comunque essere rispettati i principi di libertà, novità e verità che sono specifici per tutti i segni distintivi dell’impresa e dell’imprenditore.

In conclusione la differenza tra marchio, ditta e insegna non è trascurabile dal momento che ciascuno ha definizione propria e si riferisce ad un particolare segno distintivo dell’azienda. Per tutti sono però richiesti dei requisiti simili atti a proteggere la concorrenza tra imprese e a tutelare i consumatori affinché non siano ingannati da denominazioni o segni fraintendibili o fallaci.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network