NASpI: l’indennità spetta anche in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La NASpI spetta anche nell'attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Lo chiarisce l'INPS che sottolinea come tale diritto riguardi tutte le prestazioni economiche a sostegno del reddito

NASpI: l'indennità spetta anche in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

I cittadini e le cittadine non comunitarie hanno diritto a ricevere la NASpI in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno?

A rispondere alla domanda è stata l’INPS tramite il messaggio interno del 22 aprile.

Come indicato nel testo unico sull’immigrazione e nella direttiva del Ministero degli Interni del 2006 gli stranieri che chiedono il rinnovo del permesso di soggiorno e sono in attesa del provvedimento possono continuare a beneficiare degli stessi diritti.

Mantengono quindi non solo il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione ma anche tutte le altre prestazioni di sostegno al reddito erogate dall’INPS.

NASpI: l’indennità di disoccupazione spetta anche in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

L’INPS con il messaggio interno n. 1589, pubblicato il 22 aprile 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata nei periodi di interruzione involontaria dell’attività lavorativa.

Come si legge nel testo del documento messo a disposizione dal Sole24ore, si ha diritto a ricevere la prestazione anche in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

I chiarimenti sono arrivati in seguito alle richieste di chiarimento relative al riconoscimento delle prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura, in favore di cittadini e cittadine non comunitarie che si trovano in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno dopo averlo regolarmente richiesto.

In primo luogo l’Istituto richiama l’articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, il Dlgs n. 286/1998, secondo il quale:

“In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.”

Successivamente ricorda quanto già previsto dalla Direttiva del Ministero degli Interni n. 11050/M(8) del 2006, secondo la quale i cittadini che richiedono il rinnovo del permesso di soggiorno e sono in attesa del relativo procedimento, possono restare sul territorio nazionale e di continuare a beneficiare degli stessi diritti.

È infatti sufficiente la documentazione che attesta l’avvenuta richiesta di rinnovo rilasciata dall’ufficio.

Gli stranieri in attesa del rinnovo del permesso soggiorno hanno diritto a tutte le prestazione a sostegno del reddito spettanti

Inoltre, precisa il Ministero nella direttiva, nel caso in cui sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, anche il mancato rispetto del termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno e sul godimento dei relativi diritti.

Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, gli effetti dei diritti vengono meno solamente in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno.

Di conseguenza, in questi casi, le strutture territoriali dovranno procedere al pagamento delle misure richieste in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.

Questo naturalmente dopo aver provveduto all’accertamento dei requisiti di legge previsti per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.

Il pagamento dovrà essere effettuato con riserva di ripetizione nel caso di mancato rinnovo.

Non solo NASpI, dunque. I cittadini non comunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorni hanno diritto a tutte le prestazioni economiche a sostegno del reddito spettanti ed erogate dall’INPS, quali maternità, DIS-COLL, cassa integrazione, malattia e via dicendo.

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